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Con l’aiuto della Regione Veneto facciamo un riepilogo sulle norme che regolano il rendimento energetico in edilizia.
Il recente D.L. 4 giugno 2013 n.63, pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, ha modificato il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.
Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:
L’attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.
ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192“, pubblicato sulla G.U. n.149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12 luglio 2013, nella Regione del Veneto sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici esclusivamente coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R. (vedi tabella titoli di studio); per i tecnici in possesso di tali titoli non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione del Veneto attualmente non ha attivato.
I professionisti già accreditati all’utilizzo dell’applicativo Ve.Net.energia-edifici possono continuare ad operare senza alcun adempimento, purché in osservanza della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192., D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V. n.34 del 27 aprile 2012) l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto.
Si informa che l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell’art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che elimina la possibilità per i proprietari di edifici energivori di autocertificare la classe energetica G.
Il nuovo DM modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3. La novità riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.
MODALITA’ DI INVIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (A.C.E.):
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.34 del 27 aprile 2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative disponibili alla pagina internet web www.regione.veneto.it/Economia/Energia
MARZO 2012- Documento di sintesi –ANIT
Dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo di indicare negli annunci commerciali di vendita di immobili la prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare: che sia la giusta leva per dare trasparenza al mercato immobiliare? Quest’obbligo può costituire una svolta comunicativa che consenta alla certificazione energetica degli edifici di essere comprensibile a tutti ma soprattutto essere vista come un diritto del cittadino?
Il D.Lgs. n. 28 di marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l’ art.13 ha introdotto importanti modifiche all’articolo n.6 del D.Lgs. 192/05 in merito alla certificazione energetica degli edifici, in particolare è stato aggiunto il comma 2-quarter :
“ Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”
Il Decreto stabilisce quindi che, a partire dal 1° gennaio 2012, tutti gli annunci commerciali di vendita, dall’ editoria, alla tabellonistica fino ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita; sarà quindi necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati in esso contenuti negli annunci pubblicati.
Questo nuovo obbligo, che ha l’obiettivo di far scegliere consapevolmente la propria casa ai futuri acquirenti, sapendo fin dal momento della prima selezione i potenziali consumi energetici dell’abitazione, ha però diversi dubbi interpretativi non solo tra i professionisti ma soprattutto per le agenzie immobiliari e per tutti coloro che si accingono a pubblicare un annuncio.
Scarica il documento di sintesi
Il Documento è redatto da Arch. Daniela Petrone – vice Presidente ANIT
FAQ
D. Quali sono i casi inclusi nella definizione giuridica di “trasferimento a titolo oneroso”? La locazione rientra tra questi?
D. Qual è l’indice di prestazione energetica da dichiarare? E’ sufficiente la classe energetica?
D. Il proprietario, per non sostenere i costi di redazione dell’attestato di certificazione energetica, può avvalersi dell’autodichiarazione?
D. L’obbligo è applicato alle stesse condizioni in tutte le Regioni di Italia?
L’art. 4 c. 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. “Salva Italia”) “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, proroga le detrazioni fiscali del 55% sino al 31 dicembre 2012 senza alcuna modifica normativa. Dal 1° gennaio 2013 gli interventi di efficienza energetica saranno agevolati con la detrazione del 36% come per le ristrutturazioni edilizie.
(fonte: newsletter ANIT)
Questo il commento del Presidente ANIT
Indignazione, sdegno, delusione e malcontento, queste sensazioni sono la nostra reazione, la reazione di quelle aziende e di quei liberi professionisti che rappresentiamo, alla notizia della mancata proroga oltre il 2010 delle detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.