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Attestato di Prestazione Energetica

 

Con l’aiuto della Regione Veneto facciamo un riepilogo sulle norme che regolano il rendimento energetico in edilizia.

Il recente D.L. 4 giugno 2013 n.63, pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, ha modificato il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i..
  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di prestazione energetica.
  • Si informa che a partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63 pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto rimane invariato fintantoché non vengano emanati decreti di modifica della metodologia di calcolo attualmente in uso contenuta nel D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
  • Come stabilito dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, dal 6 giugno 2013 in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato relativo alla prestazione energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare.
  • Gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L’attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Per le Regioni che, come la Regione  del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.
ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192“, pubblicato sulla G.U. n.149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12 luglio 2013, nella Regione del Veneto sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici esclusivamente coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R. (vedi tabella titoli di studio); per i tecnici in possesso di tali titoli non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione del Veneto attualmente non ha attivato.
I professionisti già accreditati all’utilizzo dell’applicativo Ve.Net.energia-edifici possono continuare ad operare senza alcun adempimento, purché in osservanza della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192., D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V. n.34 del 27 aprile 2012) l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto.

Si informa che l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell’art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.