Legge di bilancio 2018

Novità in materia fiscale e di agevolazioni 

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga della detrazione

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50%
prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis
co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga detrazione e modifica delle aliquote.

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
• finestre comprensive di infissi;
• schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M
al DLgs. 311/2006).

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale
Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:
• nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
• nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
– impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
– con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
• nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

• per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori
La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
• per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
• fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.
Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Cessione della detrazione

La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione
A decorrere dall’1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
• sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
• sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Soggetti che possono cedere la detrazione spettante
La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:
• dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);
• dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
• ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) – Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’ 1.1.2017.

Sistemazione di giardini e terrazzi – Nuova detrazione IRPEF (c.d. “bonus verde”)

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Tipologie di immobili agevolati
Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
• su unità immobiliari ad uso abitativo;
• sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
La nuova detrazione:
• è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
• deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Attestato di Prestazione Energetica

 

Con l’aiuto della Regione Veneto facciamo un riepilogo sulle norme che regolano il rendimento energetico in edilizia.

Il recente D.L. 4 giugno 2013 n.63, pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, ha modificato il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i..
  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di prestazione energetica.
  • Si informa che a partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63 pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto rimane invariato fintantoché non vengano emanati decreti di modifica della metodologia di calcolo attualmente in uso contenuta nel D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
  • Come stabilito dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, dal 6 giugno 2013 in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato relativo alla prestazione energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare.
  • Gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L’attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Per le Regioni che, come la Regione  del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.
ENTRATA IN VIGORE:
Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192“, pubblicato sulla G.U. n.149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12 luglio 2013, nella Regione del Veneto sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici esclusivamente coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R. (vedi tabella titoli di studio); per i tecnici in possesso di tali titoli non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione del Veneto attualmente non ha attivato.
I professionisti già accreditati all’utilizzo dell’applicativo Ve.Net.energia-edifici possono continuare ad operare senza alcun adempimento, purché in osservanza della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192., D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V. n.34 del 27 aprile 2012) l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto.

Si informa che l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell’art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.

Chiarimenti sui termini per l’Autocertificazione dei rischi

Riporto la Circolare prot. 32/2583/MA001.A001 del 31/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per I”autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche “legge di stabilità” 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: “l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). “.
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame risultava essere il seguente: ” l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n.285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di stabilità” 2013.

L’ articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto inteministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).” Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

DURC, dal 2013 le imprese possono richiederlo solo online

tratto da http://www.ediltecnico.it

Dal 2013 le aziende potranno richiedere il Durc  solo online collegandosi al sito www.sportellounicoprevidenziale.it, come  annunciato dalla circolare n. 68 del 21 dicembre 2012.

continua…

Stop alle autocertificazioni in classe energetica G

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che elimina la possibilità per i proprietari di edifici energivori di autocertificare la classe energetica G.

Il nuovo DM modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3. La novità riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

In data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D. L.vo 81/2008, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori  sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi sulla base di dette procedure standardizzate. Tuttavia, fino allo scadere del terzo mese successivo all’emanazione del decreto recante le procedure standardizzate in oggetto, e comunque non oltre il 31/12/2012, il medesimo datore di lavoro può autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Dunque, a partire dal 2013 la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 lavoratori deve essere effettuata mediante le procedure standardizzate (anche se il decreto in oggetto entra in vigore dal 04/02/2013 – 60 giorni successivi al comunicato in Gazzetta Ufficiale). Nell’effettuare tale valutazione, deve essere utilizzata la modulistica allegata al D.M. 30/11/2012 in oggetto, e quella che sarà successivamente pubblicata sul sito Internet www.lavoro.gov.it alla sezione “Sicurezza lavoro“.

Delle stesse procedure potranno avvalersi i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, per i quali l’utilizzo delle medesime procedure per l’effettuazione della valutazione dei rischi è facoltativo, ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del D. Leg.vo 81/2008.

Certificazione energetica: l’importanza del sopralluogo e la sensibilizzazione del cliente

tratto da http://www.certificazioneenergeticaonline.com

Al fine di redigere un corretto attestato di certificazione energetica risulta di fondamentale importanza sostenere un perfetto sopralluogo. Quest’ultimo consiste, da un punto di vista geometrico, nella verifica di corrispondenza tra la destinazione catastale e la destinazione energetica, nel rilevamento delle coordinate geografiche dell’immobile, nella disamina della corretta stratigrafia dei componenti costituenti l’immobile (materiali e spessore), nella definizione della tipologie dei componenti finestrati (telaio e vetro), nel rilievo metrico delle principali dimensioni dell’immobile (a verifica che i disegni in possesso siano congruenti allo stato di fatto), nella determinazione del presunto periodo di edificazioni dell’immobile e dei successivi interventi migliorativi, della presenza di oggetti di qualsiasi natura sulle superfici o di sistemi di schermatura, nonché di possibili zone di scambio termico tra zone riscaldate e non riscaldate.

continua…