Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

In data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D. L.vo 81/2008, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori  sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi sulla base di dette procedure standardizzate. Tuttavia, fino allo scadere del terzo mese successivo all’emanazione del decreto recante le procedure standardizzate in oggetto, e comunque non oltre il 31/12/2012, il medesimo datore di lavoro può autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Dunque, a partire dal 2013 la valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 lavoratori deve essere effettuata mediante le procedure standardizzate (anche se il decreto in oggetto entra in vigore dal 04/02/2013 – 60 giorni successivi al comunicato in Gazzetta Ufficiale). Nell’effettuare tale valutazione, deve essere utilizzata la modulistica allegata al D.M. 30/11/2012 in oggetto, e quella che sarà successivamente pubblicata sul sito Internet www.lavoro.gov.it alla sezione “Sicurezza lavoro“.

Delle stesse procedure potranno avvalersi i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, per i quali l’utilizzo delle medesime procedure per l’effettuazione della valutazione dei rischi è facoltativo, ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del D. Leg.vo 81/2008.

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